Superbonus 110%: quale documentazione conservare?




Sino al 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno nel quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi: questo il tempo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per effettuare controlli nei confronti del contribuente che ha beneficiato del Superbonus 110%.

L’Agenzia dell’Entrate è chiamata a verificare la sussistenza dei presupposti ed il rispetto dei requisiti per l’accesso al SuperBonus110.

Ed allora, in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, come potrà rispondere il contribuente?

Per affrontare e superare le attività di controllo, appare indispensabile che il beneficiario abbia effettuato una adeguata compliance della documentazione, ovvero abbia avuto cura di repertare e conservare tutta la documentazione prevista dalla normativa ed inerente alla misura SuperBonus110.

È bene evidenziare che la documentazione da repertare è particolarmente corposa ed articolata, tanto da poter essere distinta tra documentazione tecnica, amministrativa e quella necessaria per realizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Nel novero dei c.d. documenti tecnici rientrano:

il titolo edilizio, sia esso la Comunicazione di inizio lavori (in breve CILA) che la Segnalazione certificata inizio attività (in breve SCIA);

la delibera di approvazione dell’assemblea di condominio, allorquando i lavori afferiscono a parti comuni;

le fatture inerenti ai pagamenti effettuati unitamente alle distinte dei c.d. bonifici parlanti;

Nel caso in cui sia il detentore dell’immobile a voler beneficiare del SuperBonus110, inoltre, occorrerà acquisire e custodire formale dichiarazione di consenso a firma del proprietario dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento.

Oltre alla documentazione tecnica, il beneficiario del SuperBonus110 dovrà provvedere anche alla repertazione e conservazione della documentazione di natura amministrativa tra cui rientra l’Asseverazione, formata ai sensi dell’articolo 119, co. 13, D. L. n. 34/2020, unitamente al certificato energetico (APE) pre e post intervento, la Polizza assicurativa, Computo metrico e Fatture dei costi sostenuti.

A tal proposito è bene evidenziare che l’Asseverazione, unitamente agli allegati, dovrà essere trasmessa all’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ed il beneficiario dovrà aver cura di conservare la documentazione (copia della ricevuta di invio della mail) attestante l’avvenuta trasmissione di detta documentazione.

Finita qui?

Non proprio, poiché il beneficiario dovrà anche conservare: la scheda dettagliata dei lavori effettuati, completa del Codice Personale Identificativo (CPID); la copia della relazione tecnica (di cui all’articolo 8, co. 1, D. Lgs. 192/05 in combinato disposto all’articolo 6, co. 1, D.M. 6 agosto 2020); la scheda tecnica di ogni generatore installato, per le opere su impianti di climatizzazione invernale; la scheda tecnica relativa ai materiali in caso di lavori su involucri opachi e trasparenti.

Non andrà tralasciata, inoltre, l’acquisizione e la conservazione della dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008.

Infine, ove il beneficiario del SuperBonus110 opti per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito dovrà aver cura di repertare e custodire il c.d. visto di conformità.

Appare evidente, pertanto, che una adeguata repertazione e conservazione della documentazione sia importante tanto quanto una lineare gestione della fase di pianificazione, progettazione ed esecuzione dei lavori per non incorrere in sanzioni o, addirittura, per non incorrere alla perdita del beneficio economico.



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