Il Decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante misure urgenti in materia di blocco della cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 stabilisce il blocco di tutte le cessioni dei crediti relative ai bonus fiscali.
Dalla misura, pubblicata nella GU n.40 del 16/02/2023 restano esclusi gli interventi già avviati.
Di seguito i punti salienti del Decreto n. 11 del 16 febbraio 2023.
Entra in vigore il blocco della cessione del credito.
A decorrere dal 17/02/2023 non è più consentito l’utilizzo delle opzioni
alternative alla detrazione fiscale per tutti gli interventi previsti dall’articolo 121, comma 2 del Decreto Rilancio.
Il decreto, cheha l'intento di salvaguardare i conti pubblici, si applica solo alle opzioni future, ovvero dalla pubblicazione del decreto in poi. Per i lavori in essere sono previste delle deroghe meglio specificate nel paragrafo successivo.
Le eccezioni previste interessano, sostanzialmente, i lavori già avviati.
Il Decreto introduce anche una norma che di fatto impedisce agli enti pubblici l'acquisto dei crediti derivanti da bonus fiscali poiché costituirebbero un indebitamento, consentito solo in forma estremamente limitata.
Il decreto regola, inoltre, l'esclusione della responsabilità solidale dei cessionari dei bonus edilizi in presenza di alcune condizioni:
Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, è richiesta la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, n. 159844 è richiesta, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza.
Infine, per evitare il blocco della cessione dei crediti fiscali è richiesta l’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.