Blocco cessione crediti fiscali



Il Decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante misure urgenti in materia di blocco della cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 stabilisce il blocco di tutte le cessioni dei crediti relative ai bonus fiscali.
Dalla misura, pubblicata nella GU n.40 del 16/02/2023 restano esclusi gli interventi già avviati.

Di seguito i punti salienti del Decreto n. 11 del 16 febbraio 2023.

1. Stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito

Entra in vigore il blocco della cessione del credito.

A decorrere dal 17/02/2023 non è più consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale per tutti gli interventi previsti dall’articolo 121, comma 2 del Decreto Rilancio.

2. A chi si applica il blocco della cessione del credito

Il decreto, cheha l'intento di salvaguardare i conti pubblici, si applica solo alle opzioni future, ovvero dalla pubblicazione del decreto in poi. Per i lavori in essere sono previste delle deroghe meglio specificate nel paragrafo successivo.

3. Deroghe allo stop sulla cessione del credito e sconto in fattura

Le eccezioni previste interessano, sostanzialmente, i lavori già avviati.

Superbonus

  • Interventi diversi da quelli effettuati dai condomini: se alla data del 16-02-2023 è stata presentata la CILA;
  • Condomini e condomini minimi: se alla data del 16-02-2023 è stata adottata apposita delibera assembleare di approvazione dei lavori ed è stata presentata la CILA;
  • Interventi di demolizione e ricostruzione: se alla data del 16-02-2023 è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo,

Altri bonus edilizi

  • Interventi in edilizia libera: se alla data del 16-02-2023 i lavori sono già stati iniziati (siamo in attesa di ulteriori specifiche che chiariscano cosa si intende per “lavori già iniziati”);
  • Interventi NON in edilizia libera: se alla data del 16-02-2023 è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo;
  • Sismabonus acquisti e acquisto di case ristrutturate: se alla data del 16-02-2023 risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero risulti stipulato il contratto definitivo di compravendita.

3. Divieto di acquisizione di crediti fiscali da parte delle PA

Il Decreto introduce anche una norma che di fatto impedisce agli enti pubblici l'acquisto dei crediti derivanti da bonus fiscali poiché costituirebbero un indebitamento, consentito solo in forma estremamente limitata.

4. Limiti alla responsabilità del fornitore e dei cessionari 

Il decreto regola, inoltre, l'esclusione della responsabilità solidale dei cessionari dei bonus edilizi in presenza di alcune condizioni:

  • possesso di documentazione che attesta la regolarità degli interventi che hanno originato il credito di imposta;
  • possesso del titolo edilizio abilitativo degli interventi o, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la data di inizio dei lavori e la loro conformità alla normativa vigente;
  • possesso della notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza.
  • possesso della visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
  • possesso delle fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime.

Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, è richiesta la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.

Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, n. 159844 è richiesta, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza.

Infine, per evitare il blocco della cessione dei crediti fiscali è richiesta l’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.